Villafranca in Lunigiana non è nuova alla prematura scomparsa del Sindaco. I meno giovani ricorderanno Pietro Cirelli, sindaco per la quarta volta della città, deceduto nell' 85 ( il 9 luglio), sostituito da Ivo Pellegri. Stessa sorte anche per Luciano Buttini, riconfermato nel '90 e spentosi il 22 luglio del 1991, sostituito sempre da Ivo Pellegri...
Allora i cittadini votavano i partiti e la sostituzione di un sindaco in questo caso era un problema di forze politiche che avevano ricevuto il mandato dei cittadini. Con la Legge 25 marzo 1993 n. 81 l'elezione del Sindaco (e del Presidente della Provincia) è diretta, cioè sono i cittadini e non i partiti che scelgono il loro sindaco. Questa situazione produrrà numerosi effetti(descritti in altro articolo) ed è particolarmente avvertibile nel caso in cui un sindaco decade. A questo proposito la legge 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle Leggi sugli Ordinamenti degli Enti Locali ) e i regolamenti parlano chiaro:
1) Il sindaco è organo responsabile dell' amministrazione del comune.
2) Nel caso di decadenza o decesso di un sindaco, decade anche la Giunta e si provvede allo scioglimento del Consiglio.
3) Il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alle elezioni del nuovo consiglio e del nuovo sindaco.
4) Fino alle nuove elezioni le funzioni di sindaco sono svolte dal vicesindaco.
L'interpretazione è chiara: il richiamo alla decadenza della giunta e il limite temporale delle sue azioni (fino a nuove elezioni da svolgersi nel più breve tempo utile), avvertono che la giunta non ha più la pienezza politica dei poteri derivanti dal mandato dei cittadini. Esiste quindi un forte richiamo a svolgere con buon senso l'ordinaria amministrazione, lasciando a coloro che saranno votati in futuro, e quindi al nuovo sindaco e alla nuova giunta, le grandi scelte strategiche per il futuro del nostro Comune.
Infatti, sempre per legge, gli assessori e il vicesindaco sono considerati come "collaboratori" del Sindaco. La Giunta assume il compito di organo fiduciario del Sindaco ed è nominata dal Sindaco. Non riceve quindi direttamente il mandato dai cittadini elettori e non ha autonomia politica, ma è soggetta al rapporto fiduciario del Sindaco.
Esiste inoltre l'ipotesi che il Prefetto, per motivati casi, possa nominare un commissario prefettizio.
martedì 22 settembre 2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento
Con l'invio del commento, Accetto le modalità di trattamento e di utilizzo dei miei dati personali e le condizioni e termini generali del servizio.